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Statuto


INTERCONFIDI MED SOC. COOP.
 
TITOLO I
(Costituzione)
Art. 1 - (Denominazione – Sede)
1. È costituito un Confidi sotto forma di società cooperativa per azioni denominato"INTERCONFIDI MED – SOCIETÀ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI". La Società può anche essere più brevemente denominata "FIDI MED Soc. Coop."
2. La Società ha sede in Palermo. 
3. Possono essere istituiti, anche all’estero, uffici e sedi secondarie od operative. 
 
Art. 2 - (Durata)
1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050; la durata può essere prorogata, o la Società anticipatamente sciolta, con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci. 
 
TITOLO II
(Scopo e oggetto)
Art. 3 - (Scopo e oggetto)
1. La Società ha scopo mutualistico senza finalità di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento dell’attività di garanzia collettiva dei fidi ed i servizi ad essa connessi o strumentali, in via esclusiva e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge. 
2. Più in particolare la Società, attraverso l’utilizzazione di risorse provenienti dai soci, dagli enti sostenitori e da terzi, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, presta in via mutualistica e imprenditoriale garanzie alle imprese socie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario ed effettua inoltre tutti i servizi connessi o strumentali a questa attività compresa la contro-garanzia e co-garanzia nei limiti previsti dalla legge.
3. Nell’esercizio dell’attività di garanzia collettiva dei fidi la Società può prestare garanzie personali e reali, concludere contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio e utilizzare in funzione di garanzia depositi costituiti presso i finanziatori delle imprese socie. 
4. Solo in caso di iscrizione nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del testo unico bancario (d. lgs. 1°settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni) la Società, fermo l’esercizio in via prevalente dell’attività di garanzia collettiva dei fidi, può altresì svolgere le attività indicate nell’art. 155, comma 4-quater, del testo unico bancario, nei limiti e alle condizioni ivi previsti. 
5. La Società, solo in caso di iscrizione nel suddetto elenco speciale, può inoltre svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d’Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco. 
6. La Società può svolgere esclusivamente nelle ipotesi e nei limiti indicati e richiamati nei commi 4 e 5 attività anche con terzi ed è in ogni caso una cooperativa a mutualità prevalente. 
7. La Società può partecipare a fondi di garanzia, anche interconsortili, a gruppi cooperativi paritetici e ad altre imprese purché non risulti sostanzialmente modificato il presente oggetto sociale. La Società può altresì compiere ogni atto e concludere operazioni di qualsiasi genere inerenti alla realizzazione dell’oggetto sociale. 
 
TITOLO III
(Soci)
Art. 4 - (Requisiti e numero dei soci)
1. Il numero dei Soci, non inferiore al limite fissato dalla Legge, è illimitato. Possono essere socie tutte le microimprese, piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche, di servizi, agricole, quelle attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, cooperative e liberi professionisti. 
2. Si considerano micro, piccole e medie le imprese che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. 
3. Alla Società possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali indicati dall’Unione Europea ai fini degli interventi della Banca Europea degli Investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie. 
4. Ai soli fini dell'accesso alle agevolazioni regionali possono essere Socie le imprese così come definite nella legge regionale 21 settembre 2005 n. 11 e sue successive modifiche ed integrazioni. 
5. Non possono essere ammessi come soci: i) gli imprenditori persone fisiche ai quali sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una delle misure di prevenzione previste dalla legge 3 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, ii) gli imprenditori sotto forma di società o altro ente i cui amministratori siano stati sottoposti alle misure di cui sopra. 
6. Nel caso di iscrizione nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del testo unico bancario ai soci si applica quanto disposto dall’art. 108 del testo unico bancario e dal regolamento ivi previsto.  
 
Art. 5 - (Enti sostenitori)
1. La Società può accettare contributi e garanzie, purché non finalizzati a singole operazioni, da parte di enti pubblici e privati e da imprese di maggiori dimensioni che, non potendo essere soci ai sensi dell’art. 4, intendono sostenerne l’attività sociale. 
2. I soggetti di cui al comma 1 non divengono soci e non possono fruire delle attività sociali, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 5. 
3. L’art. 30 del presente statuto indica le modalità della partecipazione al Consiglio di amministrazione dei rappresentanti dei soggetti sostenitori che si siano obbligati al versamento di contributi annuali alla gestione non inferiori a 10.000 euro e di contributi una tantum ai fondi rischi non inferiori a 100.000 euro. 
4. E’ fatta salva la possibilità per i soggetti  che volessero sostenere e promuovere l’attività del Confidi di versare contributi alla gestione o a fondo rischi in misura minore rispetto a quanto previsto dal precedente comma 3 restando però esclusa la possibilità di partecipare alla governance della società. 
 
Art. 6 - (Ammissione dei soci)
1. Chi intende essere ammesso come socio deve farne domanda scritta alla Società. 
2. Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente articolo 4 e di essere a conoscenza e di accettare, senza riserve o condizioni, sia le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti, sia le deliberazioni degli organi sociali. 
3. Chi intende essere ammesso come socio deve, all’atto della richiesta, indicare la macro sezione alla quale vuole essere iscritto, avendone i requisiti che saranno verificati dalla Società, prima di procedere all’ammissione. 
4. Le macro sezioni sono composte da imprese, costituite in qualsiasi forma, appartenenti ai settori: industriali, artigianali, commerciali, turistici, di servizi, liberi professionisti, agricoli e pesca.
5. Sulla domanda di ammissione delibera motivatamente il Consiglio di amministrazione che, in caso di ammissione, comunica la deliberazione all’interessato e provvede alla relativa annotazione nel libro dei soci. 
6. Nel caso di deliberazione di rigetto il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni dalla deliberazione, comunicarla al richiedente il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’ammissione si pronunci l’Assemblea dei soci. L’Assemblea dei soci delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima riunione successiva all’istanza del richiedente. 
7. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustrerà le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci. 
8. Il socio è tenuto al pagamento delle azioni sottoscritte entro quindici giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di ammissione. Entro lo stesso termine è tenuto inoltre al versamento del sovrapprezzo eventualmente dovuto. 
 
Art. 7 - (Obblighi dei soci)
1. Oltre ai versamenti iniziali previsti dall’ultimo comma dell’articolo precedente, i soci sono obbligati a versare alla Società un contributo annuale per le spese di gestione, in relazione ai fidi e/o finanziamenti accordati ed assistiti dalla garanzia collettiva, nella misura che il Consiglio di amministrazione delibererà all’inizio di ciascun esercizio sociale entro il limite massimo del 1% (uno per cento) annuo. 
2. Ciascun socio è obbligato, all’atto dell’eventuale concessione da parte delle banche o degli altri enti finanziatori del credito garantito dalla Società, a versare a quest’ultima un contributo in denaro, non restituibile, da destinare ai fondi rischi in relazione ai fidi e/o finanziamenti accordati ed assistiti dalla garanzia collettiva, nella misura che il Consiglio di amministrazione delibererà all’inizio di ciascun esercizio e comunque in misura non inferiore a 150,00 euro. 
3. Ciascun socio è inoltre obbligato, sempre all’atto dell’eventuale concessione da parte delle banche o degli altri enti finanziatori del credito garantito dalla Società, a rilasciare una fideiussione da destinare ai monti fideiussioni in relazione ai fidi e/o finanziamenti accordati ed assistiti dalla garanzia collettiva, nella misura che il Consiglio di amministrazione delibererà all’inizio di ciascun esercizio e comunque in misura non inferiore a 250,00 euro. 
4. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 1 della L. R. Sicilia 11/2005 ed ai soli fini dell’integrazione regionale, i nuovi apporti, nei limiti previsti dalla normativa di settore tempo per tempo vigente, possono anche essere conferiti dalle imprese anche sotto forma di fideiussione fino ad un massimo del 30% rispetto alle somme versate. 
5. La garanzia personale del socio permane relativamente ai finanziamenti garantiti dalla Società alla data di uscita del socio dalla Società. 
6. Le fideiussioni di cui ai precedenti commi hanno efficacia del tutto autonoma rispetto a ogni altra garanzia prestata dal socio e garantiscono l’ammontare globale delle operazioni di finanziamento ottenute con la garanzia della Società. 
7. I soci sono tenuti a trasmettere al Consiglio di amministrazione i dati e le notizie da questo richiesti e attinenti all’oggetto sociale, e in particolare quelli relativi al rispetto dei parametri dimensionali delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 4, comma 2, nonché all’eventuale trasferimento dell’azienda, a fusioni, scissioni, trasformazioni, nonché ad altre operazioni straordinarie e alla cessazione dell’attività imprenditoriale, nonché copie dei bilanci annuali di esercizio. 
8. I soci sono obbligati ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, ad osservarne il Modello organizzativo ed il Codice etico previsti ai sensi del d.lgs. 231/01, oltre che a favorire gli interessi della Società.
 
Art. 8 - (Perdita della qualità di socio)
1. La qualità di socio si perde per morte, per recesso o per esclusione. La perdita della qualità di socio è annotata dal Consiglio di amministrazione nel libro dei soci.
 
Art. 9 - (Recesso)
1. Il recesso del socio è ammesso con preavviso di novanta giorni. 
2. Il recesso non può essere parziale. 
3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata alla Società ed è esaminata dal Consiglio di amministrazione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. 
4. Se non sussistono i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione all’Organo Arbitrale previsto all’articolo 45 del presente Statuto. 
5. Il recesso esplica ogni effetto dalla sua comunicazione alla Società nel caso di esame positivo da parte del Consiglio di amministrazione, o altrimenti dalla comunicazione del provvedimento dell’Organo Arbitrale di accoglimento della domanda, fermo in ogni caso quanto previsto dall’art. 12 e dall’art. 2526 c.c.
 
Art. 10 - (Esclusione del socio)
1. Il Consiglio di amministrazione delibera sull’esclusione del socio dalla Società qualora questi:
a) sia sottoposto a procedura concorsuale;
b) perda i requisiti di ammissione previsti dall’art. 4;
c) non versi i contributi previsti dall’articolo 7, nonostante la previa intimazione della Società;
d) non presti le fideiussioni previste dall’articolo 7, nonostante la previa intimazione della Società;
e) abbia rifiutato, richiesto dalla Società, l’adempimento della eventuale garanzia fideiussoria ovvero il pagamento del debito;
f) non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte delle azioni sottoscritte, dell’eventuale sovrapprezzo, o di altre somme dovute alla Società, nonostante la previa intimazione della Società;
g) abbia compiuto atti costituenti altre gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
h) non possa più partecipare al perseguimento dell’oggetto sociale, anche per via della cessazione dell’attività o della messa in liquidazione;
i) non abbia adempiuto alla trasmissione dei dati, dei documenti e degli atti di cui al precedente art. 7 comma 7;
l) abbia violato il Modello Organizzativo e/o il Codice etico di cui al d.lgs. 231/01;
m) sia stato sottoposto, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.
2. La deliberazione di esclusione è comunicata al socio dal Consiglio di amministrazione ed è efficace dalla ricezione della comunicazione da parte di quest’ultimo. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lett. b), il socio che non abbia informato tempestivamente la Società della perdita anche di uno solo dei requisiti di ammissione è responsabile per ogni danno che da ciò derivi alla Società, compresi i danni derivanti dalla circostanza che la Società si trovi a comprendere nella propria compagine sociale anche imprese che non soddisfano i requisiti dimensionali propri delle piccole e medie imprese, salve le ipotesi dell’articolo 4, commi 3 e 4. 
 
Art. 11 - (Liquidazione delle azioni)
1. Nel caso di recesso o esclusione al socio, o in caso di morte ai suoi eredi, essendo esclusa la restituzione dei contributi versati con destinazione ai fondi rischi, viene rimborsato il solo valore nominale delle azioni sottoscritte, escluso quello derivante da attribuzioni gratuite di capitale, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell’esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio uscente. 
2. La somma eventualmente corrisposta al momento della sottoscrizione delle azioni a titolo di sovrapprezzo rimane acquisita alla Società e permane nell’apposita riserva statutaria. 
3. Il pagamento al socio uscente, o agli eredi, deve essere effettuato entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio dell’esercizio in cui si sono verificati la morte, il recesso o l’esclusione del socio. Tuttavia, qualora vi siano operazioni di garanzia ancora in essere al momento della morte, del recesso o dell’esclusione del socio, il pagamento è effettuato alla cessazione di tali operazioni o successivamente all’estinzione da parte del socio uscente, o dei suoi eredi, di tutte le obbligazioni a esse connesse. 
 
Art. 12 - (Responsabilità del socio uscente)
1. Il socio che cessa di far parte della Società ed eventualmente i suoi eredi rispondono verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui la morte, l’esclusione o il recesso si è verificato. 
2. Qualora entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si verifichi l’insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto. 
3. Qualora il socio morto, receduto o escluso abbia assunto nei confronti o nell’interesse della Società obbligazioni i cui effetti si producono anche successivamente alla morte, al recesso o all’esclusione, queste dovranno comunque essere regolarmente adempiute, eventualmente dai suoi eredi, salvo in ogni caso il rispetto delle disposizioni dell’art. 2536 c.c.. 
4. La previsione di cui al precedente comma si applica anche all’impresa consorziata o socia del confidi socio sia nel caso in cui quest’ultimo receda o sia escluso dalla Società, sia nell’ipotesi in cui l’impresa cessi di far parte del confidi socio.
 
TITOLO IV
(Disposizioni sul patrimonio e sui titoli. I fondi rischi, i finanziamenti e le garanzie)
Art. 13 - (Capitale sociale. Azioni) 
1. Il capitale sociale è variabile ma non inferiore a euro 120.000,00 (cento venti mila) ed è ripartito in azioni. 
2. Il capitale è costituito anche da capitale sociale costituito da quote proprie ex art. 1, comma 881, legge 296/2006 ed ex art.1 comma 134 legge n.244/2007. Relativamente alle quote di capitale proprio di cui sopra, fino a quando non si sarà avverata la condizione dell’iscrizione all’elenco speciale di cui all’articolo 107, comma 1 del T.U.B. di cui al D.Lgs. 385/1993, resteranno valide: la possibilità di controlli da parte dell’Amministrazione erogante, il vincolo riferito all’utilizzo dei fondi provenienti da contributi pubblici esclusivamente per l’esercizio dell’attività propria del Confidi e dei vincoli di restituzione delle risorse pubbliche in caso di scioglimento o di modifica dell’attività. 
3. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 1 gli amministratori devono senza indugio convocare l’Assemblea dei soci per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento della Società. 
4. Il valore nominale delle azioni è di 250 euro. 
5. L’emissione dei titoli azionari è esclusa. 
6. Il valore nominale delle azioni nel complesso sottoscritte da ciascun socio ordinario non può essere superiore al due per cento del capitale sociale. 
 
Art. 14 - (Cessione delle azioni)
1. Le azioni non possono essere trasferite né per atto tra vivi, né mortis causa. 
2. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura a favore di terzi. 
 
Art. 15 - (Soci finanziatori e titoli di debito) 
1. Il Consiglio di amministrazione può deliberare, se consentito dalla legge, l’emissione di titoli di debito o di strumenti finanziari comunque denominati che prevedano il rimborso del capitale, anche condizionandolo nei tempi e nell’entità all’andamento economico della Società. 
2. Il Consiglio di amministrazione definisce, nel rispetto dell’art. 2541 c.c. e delle altre disposizioni di legge, le modalità e le condizioni di emissione dei titoli e degli strumenti indicati nel comma 1, nonché i diritti patrimoniali e di organizzazione della categoria da attribuire ai loro possessori; determina altresì le eventuali condizioni alle quali sottoporre il loro trasferimento. 
3. Nel caso in cui siano sottoscritti da soci cooperatori, gli strumenti finanziari indicati nel comma 1 non possono essere remunerati in misura superiore al limite stabilito dall’art. 2514, comma 1, lett. b), del codice civile. 
4. Si applicano in ogni caso i divieti, i limiti e i criteri di emissione dei titoli obbligazionari stabiliti ai sensi dell’art. 58 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 
5. La Società può emettere strumenti finanziari che attribuiscano ai possessori la qualità di soci finanziatori solo se espressamente consentito dalle disposizioni di legge in materia di confidi. 
 
Art. 16 - (Azioni proprie) 
1. Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a deliberare l’acquisto o il rimborso delle azioni della Società solo qualora il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della Società sia superiore a un quarto e l’acquisto o il rimborso siano fatti nei limiti del “fondo acquisto azioni proprie” risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. 
 

 


Art. 17 – (Fondi rischi -Limiti dei finanziamenti garantiti e delle garanzie)
1. La Società può costituire uno o più fondi rischi separati, tenuto anche conto di quanto stabilito dalle leggi della Regione Sicilia in materia di Confidi, destinati in via esclusiva alla copertura di eventuali perdite sulle operazioni garantite dalla Società in forza delle convenzioni da questa concluse con le banche e gli altri enti finanziatori. 
2. Anche ai fini dell’accesso alle agevolazioni previste dalle leggi della Regione Sicilia in materia di Confidi, la Società rilascia garanzie in favore dei soci per finanziamenti il cui ammontare complessivo è determinato applicando, al valore globale del contributo in denaro ai fondi rischi e delle fideiussioni dei soci previsti dall’art. 7, commi 2 e 3 nonché del contributo regionale, i moltiplicatori indicati nelle convenzioni con le banche e gli altri enti finanziatori, fermi in ogni caso i limiti massimi degli importi unitari di finanziamento che possono essere concessi a ciascun socio stabiliti dalle suddette leggi regionali. 
La garanzia rilasciata dalla Società non può in ogni caso superare l’80% del valore del singolo finanziamento concesso in favore di ciascun socio. 
Nel caso la garanzia sia prestata con l’intervento dell’eventuale Consorzio fidi di secondo grado, fermo restando che la garanzia non potrà superare complessivamente l’80% (ottanta per cento) dell’ammontare di ciascuna operazione creditizia, il rischio sarà ripartito in quanto al 40% al Confidi, in quanto all’ulteriore 40% al Confidi di secondo grado rimanendo la restante quota di rischio pari al 20% a carico degli istituti di credito finanziatori, secondo quanto sancito dall’art. 5, comma 1, lettera b), della L. R. 11/2005. 
Nel caso la garanzia sia prestata con l’intervento di altri Confidi di primo grado, fermo restando che la garanzia non potrà superare complessivamente l’80% (ottanta per cento) dell’ammontare di ciascuna operazione creditizia rimanendo la restante quota di rischio pari al 20% a carico degli istituti di credito finanziatori, il rischio sarà ripartito fra il Confidi e gli altri Confidi di primo grado, secondo convenzioni apposite. 
3. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni regionali di settore, il Confidi può prestare garanzie in favore dei propri soci fino al limite complessivo massimo di € 1.500.000,00 ed in ogni caso nei limiti stabiliti dalle leggi tempo per tempo vigenti e, per le eventuali parti eccedenti tale limite, mediante costituzione di apposito fondo rischi. 
4. Per le linee di credito deliberate in favore di imprese ubicate al di fuori del territorio regionale saranno costituiti appositi fondi rischi. 
5. I fondi rischi sono alimentati con i contributi dei soci, dei soggetti sostenitori e di terzi versati con espressa destinazione e, nei casi previsti dalle leggi della Regione Sicilia in materia di Confidi, con gli interessi e gli altri proventi derivanti dalla gestione delle somme costituenti i fondi rischi, relativamente all’apporto regionale, nonché con gli avanzi di gestione ad essi eventualmente destinati dall’Assemblea dei soci. 
6. Al fine della migliore gestione e dell'incremento delle somme costituenti i fondi rischi, la Società può effettuare ogni operazione di natura finanziaria o immobiliare, anche con enti non bancari, nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 3. 
 
Art. 18 - (Modalità e condizioni per la concessione della garanzia) 
1. Il socio che intende ottenere un finanziamento deve rivolgersi alla Società, la quale provvede a inoltrare la richiesta di finanziamento alla banca o altro ente finanziatore comunicando anche l’eventuale disponibilità della Società a rilasciare la garanzia e il relativo importo. 
2. Sulla richiesta di concessione della garanzia decide il Consiglio di amministrazione o gli organi da quest’ultimo eventualmente delegati secondo le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti di cui all’art. 43. 
3. Le convenzioni con le banche e gli altri enti finanziatori indicano le altre condizioni per la concessione del 
finanziamento, nonché per il rilascio e l’escussione della garanzia, nel rispetto delle previsioni del presente statuto. 
 
Art. 19 - (Patrimoni destinati) 
1. La Società può costituire patrimoni destinati a specifici interventi o categorie di interventi in garanzia con deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione, se consentito dalla legge e comunque nel rispetto delle previsioni degli artt. 2447-bis e seg. del codice civile e di eventuali obblighi di informazione alla Banca d’Italia o ad altra Autorità, alle cui istruzioni si attiene. 
2. La società potrà istituire un patrimonio destinato, della consistenza prevista dalle leggi vigenti, costituito in via esclusiva dall’emissione di nuove azioni con diritto di prelazione agli attuali soci, da destinarsi alla creazione di una Banca di Garanzia in ossequio alle norme emanate da Banca d’Italia.
 
TITOLO V 
(Bilancio) 
Art. 20 - (Esercizio sociale. Bilancio)
1. L’esercizio sociale va dal 1°gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione redige il bilancio. 
3. L’Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Se in un determinato esercizio ricorrono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della Società l’Assemblea dei soci può essere convocata entro centottanta giorni; gli amministratori indicano tali esigenze nella relazione sulla gestione. Una copia del bilancio approvato, con le relazioni e le attestazioni previste dalla legge, è trasmessa all’Amministrazione regionale competente ai sensi della legge Regione Sicilia 21 settembre 2005, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni, entro sessanta giorni dalla data di approvazione. 
4. Entro il 31 marzo di ciascun anno dovrà essere trasmessa all’Amministrazione regionale una comunicazione, riferita al 31 dicembre dell’anno precedente, contenente il rapporto tra la consistenza del fondo rischi ed il totale dei finanziamenti garantiti e di quelli garantibili nonché della consistenza della quota del fondo rischi di parte regionale, secondo quanto stabilito dall’art. 20, comma 2 lettere b) e c), della L. R. 11/2005. 
5. Gli avanzi di gestione, compresi eventuali utili di esercizio, sono destinati:
-il trenta per cento alla riserva legale, qualunque sia il suo l’ammontare;
-la parte residua alle altre riserve o a specifici fondi di bilancio, nel rispetto del successivo art. 21.
 
Art. 21 - (Divieto di distribuzione di avanzi, utili e riserve)
1. E’ vietata la distribuzione ai soci di avanzi di gestione sotto qualsiasi forma o modalità, sia durante la vita della Società, sia in caso di scioglimento e messa in liquidazione della stessa. 
2. Tutte le riserve e i fondi sono indivisibili e non possono essere ripartiti tra i soci, neppure in caso di scioglimento della  Società. 
3. Resta salva la possibilità di acquistare azioni proprie ai sensi e nei limiti previsti dall’articolo 16. 
 
Art. 22 - (Certificazione del bilancio d’esercizio)
1. L’Assemblea dei soci, su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l’incarico di revisione legale dei conti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale e determina il corrispettivo spettante per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento dello stesso durante l’incarico. 
2. L’incarico e le relative attività sono disciplinate dal d.lgs 27/01/2010 n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.
 
TITOLO VI  
(Organizzazione interna) 
Art. 23 - (Organi della Società) 
1. È adottato il sistema ordinario di amministrazione e controllo. 
2. Sono organi della Società: 
L’Assemblea dei soci e le assemblee separate se istituite ricorrendo le condizioni previste dall’art. 2540 c.c.;
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Collegio sindacale;
c) l’Organo arbitrale;
d) il Comitato esecutivo, qualora istituito.

Art. 24 - (Assemblea generale e Assemblee separate)
1. L’Assemblea dei soci si svolge per mezzo di un’Assemblea generale e di Assemblee separate se costituite. 
2. L’Assemblea generale è preceduta da quelle separate, per macro area territoriale e/o per macro sezione economica, se costituite con regolare delibera del Consiglio di Amministrazione da almeno tre mesi, per ambiti territoriali non inferiori a quello provinciale per le sezioni economiche, chiamate a deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno e ad eleggere i delegati che partecipano all’Assemblea generale quali portatori dei voti espressi dai soci. 
3. Ogni area territoriale e/o ogni macro sezione o ambito territoriale potrà essere costituita al raggiungimento di almeno 200 soci appartenenti alla stessa macro area territoriale con almeno 20.000.000,00 di euro di affidamenti. 
4. Gli ordini del giorno delle assemblea separate servono a nominare i delegati per l’assemblea generale. 
5. Le Assemblee separate si riuniscono nelle sedi che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione, all’atto della convocazione. 
6. Nelle Assemblee separate hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che appartengano alla stessa macro area territoriale e/o macro sezione. 
7. Nelle Assemblee separate ogni socio ha diritto a un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute. 
8. Ciascuna assemblea separata elegge i delegati scelti tra i soci iscritti nella macro area territoriale e/o macro sezione. Il numero di delegati da eleggere in ciascuna Assemblea separata è determinato in misura pari ad un delegato ogni 10.000.000,00 Euro, o a frazione superiore a 6.000.000,00 Euro, di affidamenti concessi agli associati della macro area territoriale e/o macro sezione alla data del 31 dicembre precedente. Le assemblee separate eleggono comunque almeno un delegato. Nell’elezione dei delegati deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze. 
9. Possono assistere alle Assemblee separate e all’Assemblea Generale, senza diritto di voto, rappresentanti delle assemblee dei enti sostenitori. 
 
Art. 25 - (Convocazione)
1. Le Assemblee separate sono convocate di regola nella stessa data. In ogni caso tutte le Assemblee separate, anche in seconda convocazione, devono essere convocate almeno otto giorni prima della data in cui è convocata l’Assemblea generale. 
2. Le Assemblee separate sono convocate mediante avviso di convocazione, presso la sede o l’ufficio della Società o in altro luogo dal Presidente del Consiglio di amministrazione su delibera del Consiglio di amministrazione per l’approvazione del bilancio di esercizio della Società. Sono inoltre convocate ogni qual volta debba convocarsi l’assemblea generale nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto. Nel caso che vengano istituite assemblee separate in ambito provinciale diverso dalla sede della società, il Consiglio di Amministrazione determinerà il luogo di convocazione entro l’ambito provinciale stesso. 
3. Nell’avviso di convocazione delle Assemblee separate deve essere riportato l’ordine del giorno, la data e l’ora stabilite per la prima e le successive convocazioni, nonché il luogo della riunione. L’Assemblea in seconda o in terza convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la convocazione precedente. All’avviso di convocazione deve essere sempre unito quello dell’Assemblea generale, che deve contenere i medesimi elementi ma può indicare l’ordine del giorno anche attraverso il mero rinvio a quello delle Assemblee separate. 
4. L’avviso di convocazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o nel quotidiano “GIORNALE DI SICILIA” almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima Assemblea separata. In ogni caso si procede alla pubblicazione di un unico avviso relativo a tutte le Assemblee separate e all’Assemblea generale. 
5. L’Assemblea generale è convocata presso la sede sociale o in ogni altro luogo in Italia con le modalità indicate nei commi precedenti. Ai delegati è nuovamente inviato al loro domicilio l’avviso di convocazione, almeno sei giorni prima di quello fissato per la riunione. 
6. In mancanza delle formalità suddette, le Assemblee separate e l’Assemblea generale si reputano regolarmente costituite quando sono presenti o rappresentati tutti i soci, nell’Assemblea generale per il tramite dei delegati, e partecipa altresì alla riunione assembleare la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. 
 
Art. 26 - (Riunioni) 
1. Le assemblee separate sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un consigliere dallo stesso delegato o da un socio dallo stesso delegato e scelto nella macro area o macro sezione. 
2. L’assemblea generale è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, nell’ordine, dal Vice Presidente Vicario,  da un Vice Presidente, dall’Amministratore delegato o dal consigliere di amministrazione più anziano per età presente. 
3. Il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. Nell’ipotesi prevista nell’art. 25, comma 6, il Presidente dà tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale non presenti alla riunione. 
4. Nell’Assemblea generale i quorum costitutivi e deliberativi indicati nel successivi artt. 27 e 28 sono da intendersi riferiti al numero, rispettivamente, dei soci e dei voti favorevoli rappresentati ed espressi dai delegati. 
5. Delle riunioni assembleari e degli esiti degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 2 deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal segretario da quest’ultima nominato, salvo che il verbale sia redatto da un notaio. Nei verbali delle Assemblee separate devono anche risultare il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti alla riunione, i nomi dei delegati eletti per l’Assemblea generale; con l’indicazione di quelli che rappresentano la minoranza. I soci che esprimono voto contrario o che si astengono, possono chiedere di essere individuati nel verbale dell’assemblea e dovrà essere indicato il numero delle astensioni e dei voti favorevoli e contrari relativi a ciascuna deliberazione.
 
Art. 27 - (Assemblea ordinaria dei soci) 
1. L’Assemblea ordinaria dei soci:
a) approva il bilancio di esercizio della Società e destina gli eventuali avanzi di gestione secondo il disposto dell’articolo 20;
b) determina l’esatto numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e li nomina e revoca ai sensi dell’art. 30, stabilendone i compensi;
c) nomina i sindaci e il Presidente del Collegio sindacale e ne determina i compensi;
d) dispone in materia di controllo contabile, sentito il Collegio sindacale, ex art. 39; 
e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
f) determina l’eventuale sovrapprezzo delle azioni, su proposta del Consiglio di amministrazione, in sede di approvazione del bilancio;
g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’Assemblea dei soci;
h) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.
2. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro il termine indicato dall’articolo 20, comma 3, del presente statuto. 
3. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. L’Assemblea generale ordinaria è validamente costituita quando siano presenti la metà più uno dei delegati eletti dalle assemblee separate, se istituite.
4. Se gli aventi diritto intervenuti non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l’Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. 
5. Le delibere, sia in prima che sia in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti. 
 
Art. 28 - (Assemblea straordinaria dei soci)
1. L’Assemblea straordinaria dei soci delibera sulle modifiche dello statuto, approva eventuali regolamenti volti a determinare i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra la Società e i soci, delibera sulle trasformazioni, sulle fusioni e sulle scissioni, sulla proroga e sull’eventuale scioglimento anticipato della Società, sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto. 
2. L’Assemblea straordinaria dei soci in prima convocazione è validamente costituita, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto, e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti attribuiti ai soci intervenuti o rappresentati. In seconda convocazione è validamente costituita se è presente o rappresentato almeno un quinto dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti ai soci intervenuti o rappresentati. In terza convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti attribuiti ai soci intervenuti o rappresentati. 
3. Il verbale dell’Assemblea straordinaria dei soci è redatto da un notaio. 
 
Art. 29 - (Rappresentanza nell’Assemblea) 
1. Sono legittimati a intervenire nelle Assemblee o in quelle separate se costituite, il legale rappresentante del socio non persona fisica o, su delega scritta di questo, altra persona scelta dall’organo amministrativo del socio tra i propri componenti o tra i dipendenti del socio. In mancanza, deve essere conferita delega a un altro socio ai sensi dei commi 2 e seguenti. 
2. Nelle Assemblee generali o in quelle separate il socio può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta da conservarsi da parte della Società. Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci. 
3. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’Assemblea generale ed in quella separata anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa. 
4. La rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive. Si applicano le disposizioni dell’art. 2372, commi 3, 4 e 5, c.c. 
5. Nell’Assemblea generale, i delegati nominati dalle assemblee separate non possono conferire delega.
 
Art. 30 - (Consiglio di amministrazione) 
1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di undici membri, nell’esatto numero determinato dall’Assemblea generale dei soci tenuto conto che l’80% dei consiglieri dovrà appartenere ai soci ordinari ed il 20% ai soci sostenitori; per questa ultima categoria con un massimo di 2 unità. 
2. La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci o le persone indicate dalle persone giuridiche socie Fermo quanto previsto nel successivo comma 3., l’Assemblea dei soci nomina i consiglieri sulla base di liste formate in modo tale che la percentuale dell’80% dei consiglieri appartenenti ai soci ordinari venga attribuita alle macro aree territoriali e/o alle macro sezioni economiche in proporzione percentuale agli affidamenti in essere afferenti ad ogni macro area territoriale e/o alle macro sezioni economiche. L’assemblea nomina gli amministratori in proporzione all’interesse che ciascuna macro area territoriale ha nell’attività sociale, interesse determinato dall’ammontare percentuale degli affidamenti risultanti alla fine dell’esercizio precedente. Risulteranno elette le persone che avranno ottenuto il maggior numero di voti sino alla concorrenza del numero dei seggi assegnati ad ogni macro area territoriale e/o macro sezione economica. 
3. Nel caso in cui si dovessero ammettere ulteriori soci sostenitori, fermo restando quanto disposto dall’art. 5 comma 2, le candidature dei rappresentanti degli enti sostenitori sono decise in base alle previsioni del successivo comma 4 e comunicate al Consiglio di amministrazione uscente non oltre la data della prima riunione delle Assemblee separate convocate per la nomina dei nuovi amministratori. Nel caso di mancata accettazione della carica da parte di uno o più consiglieri nominati su indicazione degli enti sostenitori, il Consiglio di amministrazione si considera comunque validamente composto dagli altri amministratori. 
4. Gli enti sostenitori stabiliscono le candidature dei loro rappresentanti nel Consiglio di amministrazione sulla base di una decisione da essi assunta a maggioranza, calcolata tenuto conto che a ciascun ente sostenitore sono attribuiti voti in ragione di un voto ogni 100.000 euro di contribuzioni una tantum effettuate ai fondi rischi. 
5. I regolamenti previsti dall’art. 43 determinano le modalità e i sistemi di voto per lista che assicurino il rispetto dei criteri di nomina e di rappresentatività indicati nei precedenti commi e disciplinano anche le modalità delle riunioni e di voto degli enti sostenitori ai fini del precedente comma 4. 
6. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea generale convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. 
7. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione approvata dal Collegio sindacale, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi e, per gli amministratori nominati in rappresentanza degli enti sostenitori, delle nuove indicazioni di questi ultimi, in mancanza delle quali il Consiglio può liberamente cooptare i sostituti. In ogni caso, la maggioranza dei consiglieri deve sempre essere costituita da amministratori nominati dall’Assemblea dei soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea generale. 
8. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’Assemblea dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea dei soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina. 
9. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l’Assemblea dei soci per la nomina dell’intero Consiglio deve essere convocata d’urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. 
10. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato. Nel caso di conferimento di deleghe ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che siano fornite al Consiglio informazioni sulla gestione della Società. Il Consiglio di amministrazione svolge in ogni caso i compiti indicati nel successivo art. 35, commi 5 e 6, avvalendosi degli organi delegati, se istituiti. 
11. I consiglieri di amministrazione non devono prestare cauzione e possono percepire compensi il cui importo è determinato dall’Assemblea, ai sensi dell’art. 2389, comma 3, salvo in ogni caso il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. 
 
Art. 31 - (Attribuzioni del Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della Società, con la sola eccezione di quelli che per legge o per statuto spettano all’Assemblea dei soci o ad altri organi della Società e può pertanto compiere tutti gli atti, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione e concludere tutti gli affari necessari, utili o opportuni, per la realizzazione dell’oggetto sociale. 
2. Spetta, tra l’altro, al Consiglio di amministrazione, oltre a quanto previsto nell’art. 30, comma 9:
a) nominare tra i propri componenti il Presidente e uno o più Vicepresidenti, secondo quanto previsto nell’articolo 36;
b) deliberare la convocazione dell’Assemblea dei soci;
c) deliberare la conclusione e dare esecuzione alle convenzioni e agli accordi previsti dal presente Statuto;
d) redigere il bilancio corredato da una relazione sull’andamento della gestione e curarne la presentazione all’Assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione;
e) proporre all’Assemblea dei soci l’eventuale importo del sovrapprezzo sulle azioni sottoscritte dai nuovi soci;
f) deliberare sull’ammissione, sul recesso e sull’esclusione dei soci;
g) istituire i fondi rischi;
h) determinare, entro i limiti massimi indicati dal presente statuto, il valore del contributo annuale previsto dall’art. 7,comma 1;
i) deliberare la concessione e la revoca delle garanzie. Attribuire specifiche deleghe al Presidente, al Comitato esecutivo, all’Amministratore Delegato e, in caso di costituzione di macro aree territoriali e/o di macro sezioni economiche, al rispettivo Consigliere delegato che le coordini, nonché al Direttore Generale;  decidere in ogni caso direttamente la concessione e la revoca delle garanzie al ricorrere delle condizioni eventualmente indicate nei regolamenti di cui all'articolo 43;
l) effettuare ogni operazione di natura finanziaria o immobiliare, anche con enti non bancari, al fine della migliore gestione e dell’incremento del patrimonio sociale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3;
m) far concorrere la Società alla costituzione, o farla partecipare qualora lo ritenga opportuno, a fondi di garanzia, anche interconsortili, a gruppi cooperativi paritetici e ad enti, società e organizzazioni, secondo quanto previsto dall’art. 3;
n) proporre all’Assemblea dei soci le modifiche allo statuto;
o) deliberare in materia di Organismo di vigilanza di cui al d.lgs. 231/01;
p) nominare e revocare il Direttore Generale;
q) deliberare ogni altro atto di amministrazione.
 
Art. 32 - (Attribuzioni delegate) 
1. Sono delegate al Consiglio di amministrazione l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie. 
2. L’Assemblea conserva in ogni caso la competenza concorrente con quella del Consiglio di amministrazione nelle materie delegate e può sempre revocare le deleghe. 
 
Art. 33 - (Deliberazioni) 
1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente vicario ai sensi dell’art. 36, comma 4, almeno ogni tre mesi e, comunque, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei consiglieri. In quest’ultimo caso il Presidente deve convocare il Consiglio di amministrazione non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
2. La convocazione deve avvenire mediante lettera raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, contenente l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora della riunione nonché l’elenco delle materie da trattare, da spedire almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.
3. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.   
4. Il verbale delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto da un dipendente nominato dal Consiglio stesso. Il verbale è sottoscritto dal Presidente unitamente a chi lo ha redatto. 
5. Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Consiglio. 
6. L’amministratore che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione può essere dichiarato decaduto ed in tal caso viene sostituito ai sensi del precedente art. 30, commi 7 e seguenti. 
 
Art. 34 - (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione) 
1. L’intervento alle riunioni del Consiglio di amministrazione è ammesso, fermo quanto previsto dal precedente art. 33, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei verbali:
-che nell’avviso di convocazione sia indicata la possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione e precisati i mezzi utilizzabili con le relative modalità, nonché eventuali luoghi attrezzati dalla stessa Società per il collegamento;
-che siano presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di amministrazione almeno il Presidente o, in mancanza, un Vice Presidente ed il segretario;
-che sia consentito al Presidente del Consiglio di amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
-che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
2. In tutti i luoghi audio e (o) video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto, anche a cura dei partecipanti, un foglio delle presenze da conservare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.
3. Qualora l’unica materia da trattare sia l’ammissione di nuovi soci, le riunioni del Consiglio di amministrazione si svolgono di regola in video o audio conferenza, salvo diversa determinazione del Presidente.
 
Art. 35 - (Comitato esecutivo - Amministratore Delegato – Consiglieri delegati)
1. Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti integrato da componenti eletti nell’Area territoriale di competenza o ad uno o più dei suoi componenti. La deliberazione di delega deve essere comunicata all’Assemblea dei soci in occasione della prima riunione successiva al conferimento della delega. 
2. Non possono essere delegate le attribuzioni previste dall'articolo 31, comma 2, lett. a), b), d), e), f), m), n), nonché le altre materie indicate dall’art. 2381 c.c. e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. 
3. Il Comitato esecutivo è composto da non meno di tre e non più di sette amministratori, il cui numero, sempre dispari, è determinato, all’atto della nomina, dal Consiglio di amministrazione,  compreso in ogni caso l’Amministratore Delegato.  Ai componenti del Comitato esecutivo si applica l’art. 33, comma 6. Partecipa al comitato esecutivo il Direttore generale, senza diritto di voto. 
4. Il Consiglio di amministrazione può delegare le sue attribuzioni, escluse quelle di cui al comma 2, anche a un unico Amministratore che, in nessun caso, potrà essere scelto tra i rappresentanti nominati in Consiglio dai soci sostenitori. 
5. La disponibilità a concedere e la revoca delle garanzie possono essere delegate al Comitato esecutivo, all’Amministratore delegato o a dipendente designato dal Consiglio di amministrazione entro limiti di ammontare determinati tenuto conto del livello di rischio per la Società derivante dalla tipologia dei fidi e degli interventi in garanzia. 
6. In ogni caso, il Consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo, contabile e dei controlli interni della Società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali, finanziari e dei controlli interni della Società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione. 
7. Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo, contabile e dei controlli interni sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate. 
8. Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Al Comitato esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente statuto in materia di convocazione, riunione e deliberazione del Consiglio di amministrazione. 
 
Art. 36 - (Presidente del Consiglio di amministrazione. Vicepresidenti) 
1. Il Consiglio di amministrazione nomina il Presidente e uno o più Vicepresidenti.
2. Il Presidente e i Vicepresidenti restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea generale convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e possono essere riconfermati.
3. Il Presidente:
a) convoca, su delibera del Consiglio di amministrazione, e presiede le Assemblee dei soci; convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;
b) dà le opportune disposizioni per l’esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi della Società;
c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall’Assemblea dei soci e dal Consiglio di amministrazione;
d) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti;
e) accerta che si operi in conformità agli interessi della Società;
f) conferisce, previa delibera del Consiglio di amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente i poteri di quest’ultimo sono esercitati, nell’ordine, dal Vicepresidente  ovvero, in caso di nomina di più di un Vicepresidente, dal Vice Presidente Vicario. 
 
Art. 37 - (Rappresentanza legale - Firma sociale) 
1.  Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giudizio. Il Presidente può pertanto compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale e il potere di rappresentanza che gli è attribuito è generale. 
2. In caso di grave impedimento del Presidente, la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi spettano, nell’ordine, al Vicepresidente Vicario, al Vicepresidente, all’Amministratore Delegato. 
3. Ciascun Amministratore delegato ha la firma sociale e la rappresentanza della Società relativamente agli atti rientranti nell’esercizio delle attribuzioni delegategli dal Consiglio di amministrazione, negli stessi limiti risultanti dalla deliberazione di delega.
5. Al Direttore Generale, se nominato, spettano i poteri di firma secondo quanto previsto dall’art. 40.
 
Art. 38 - (Collegio sindacale) 
1. Il Collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Un sindaco effettivo è designato dal Dirigente generale del Dipartimento finanza e credito dell’Amministrazione regionale in base alle previsioni contenute nella legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni 
2. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea generale convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. 
3. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto, in quanto compatibili, delle norme indicate nell’art. 34. 
4. Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta e devono risultare da verbale sottoscritto da tutti i presenti. 
5. Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri previsti dagli artt. 2403 e seg. c.c. 
 
Art. 39 – (Controllo contabile)
1. Il controllo contabile e’ esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L’incarico e’ conferito dall’assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo.
 
Art. 40 - (Direttore Generale) 
1. Il Consiglio di amministrazione può nominare il Direttore Generale, che può essere scelto anche fra i suoi componenti, e ne determina i poteri ed il compenso, fermo quanto previsto dai successivi commi e dalla legge. 
2. Il Direttore coadiuva il Presidente e gli Amministratori nell’esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali nell’esercizio delle loro funzioni. Dirige gli uffici e la segreteria amministrativa, presso la sede della Società. 
3. Il Direttore, se nominato al di fuori dei componenti il Consiglio di amministrazione, partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell’Assemblea dei soci, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo. 
4. Il Direttore può firmare la corrispondenza della Società, salva altresì la possibilità di ricevere dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, e dall’Amministratore Delegato, specifiche procure per singoli atti o categorie di atti. 
 
TITOLO VII
(Scioglimento. Liquidazione) 
Art. 41 - (Scioglimento. Liquidazione) 
1. La Società, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci.
2. In caso di scioglimento l’Assemblea straordinaria dei soci nomina uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri e obblighi.
3. In caso di cessazione della Società, il patrimonio sociale, una volta:
a) adempiute tutte le obbligazioni sociali;
b) restituite le somme di terzi affluite con vincolo di restituzione;
c) devoluto al fondo di garanzia regionale previsto dall’art. 5 della legge Regione Sicilia 21 settembre 2005, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni, il valore residuo dei contributi regionali rimasti inutilizzati;
d) liquidato ai soci soltanto il capitale versato in misura non superiore al valore nominale delle azioni possedute, escluso quello derivante da attribuzioni gratuite di capitale; 
deve essere devoluto al fondo interconsortile di garanzia al quale la Società aderisca o, in mancanza, al fondo di garanzia di cui al comma 25 dell’articolo 13 del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
4. In ogni caso le obbligazioni assunte dai soci restano valide fino alla definizione di tutte le operazioni garantite dalla Società.
 
TITOLO VIII 
(Disposizioni generali e finali) 
Art. 42 - (Regolamenti attuativi e tecnici) 
1. Il Consiglio di amministrazione approva uno o più regolamenti per l’applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento della Società. 
2. I regolamenti indicati nei precedenti commi non possono contenere nuovi criteri e regole diverse da quelle statutarie, inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra la Società e i soci. Qualora li contengano i regolamenti devono essere approvati dall’Assemblea straordinaria dei soci. 
 
Art. 43 - (Modificazioni dello statuto) 
1. Le modificazioni del presente statuto devono essere approvate dall’Assessorato regionale competente ai sensi della legge Regione Sicilia 21 settembre 2005, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
Art. 44 - (Rinvio) 
1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di confidi e di società cooperative. 
 
Art. 45 - (Organo Arbitrale)
Le controversie insorgenti tra i Soci o tra Soci e la Società che abbiano oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di Socio, nonché tutte le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, le controversie di Amministratori, Liquidatori o Sindaci, sono devolute all’Organo Arbitrale.
Gli Arbitri sono in numero di tre e sono scelti fra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla C.C.I.A.A. di Palermo.
In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la Sede Sociale.
Gli Arbitri decidono secondo diritto. I Soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.
Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti fissando, in ogni caso, una apposita udienza di trattazione.
Le spese di funzionamento dell’Organo Arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.